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Caso Cesare Battisti, la difesa chiede alla Cassazione di annullare la sentenza

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La difesa di Cesare Battisti ha depositato un ricorso alla Corte di Cassazione per chiedere di annullare la sentenza della conferma in Corte d’Assise d’Appello di Milano della pena definitiva all’ergastolo per l’ex terrorista.

Sul caso dell’ex membro dei Proletari armati per il comunismo e arrestato dopo 37 anni di latitanza con la collaborazione del nuovo governo brasiliano e della Bolivia, si aprono anche risvolti internazionali. Secondo la difesa, dato che in Brasile non è previsto il carcere a vita, bisognerebbe attenersi agli accordi bilaterali tra Italia e Brasile. Secondo l'avvocato Davide Steccanella «la procedura estradizionale con il Brasile risalente all'ottobre del 2017 si era conclusa e perfezionata» e che, dunque, l'Italia avrebbe dovuto rispettare le condizioni dell'accordo.

Tuttavia i giudici hanno respinto la richiesta di commutare la pena in 30 anni di reclusione sulla base degli accordi bilaterali tra Italia e Brasile in quanto, essendo stato arrestato in Bolivia, le autorità boliviane «erano libere di espellere lo straniero illegalmente entrato nel loro territorio e di consegnarlo alle autorità del Paese di origine. Se Battisti avesse voluto far rispettare tali accordi estradizionali non avrebbe dovuto allontanarsi volontariamente dal Brasile o non avrebbe dovuto opporsi alla conclusione della procedura estradizione con la sua consegna dall'Italia al Brasile».

La difesa tuttavia rincara la dose, asserendo che il Patto internazionale sui diritti civili delle Nazioni Unite sarebbe inosservato, poiché Battisti non avrebbe avuto garantita la possibilità di ricorrere a un Tribunale che possa rilasciarlo se la cattura è stata illegale e che in questo caso sarebbe «stata negata in ragione della sua immediata consegna ad agenti della Polizia italiana» contestando perciò «la legittimità della presa in consegna da parte dello Stato italiano per attuare l'esecuzione della pena».

Nel ricorso pertanto «a parere della difesa un'espulsione illegittima equivale a una non espulsione e pertanto non può costituire valido titolo per la presa in consegna da parte dello Stato italiano».

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