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Caso Brigandì, mercoledì voto del Consiglio superiore della Magistratura

Brigandì

Il plenum del Csm deciderà mercoledì se dichiarare la decadenza dall’incarico di consigliere del leghista Matteo Brigandì. Il laico, eletto a Palazzo dei Marescialli nel luglio scorso, ha infatti, come emerge dai lavori compiuti sul caso dalla Commissione verifica titoli, mantenuto l’incarico di amministratore unico della Fin Group Spa fino al 12 febbraio scorso, fatto che lo pone in piena incompatibilità, secondo la Commissione, con l’incarico al Csm, poiché, dallo statuto della società «può escludersi che sia abilitata all’esercizio di attività di intermediazione finanziaria, ma non che sia destinata all’esercizio di attività commerciale».
La causa di incompatibilità, si legge nel documento che la Commissione sottoporrà all’esame del plenum dopodomani, «preesistendo all’elezione, avrebbe dovuto essere rimossa entro 45 giorni dalla proclamazione dei risultati» delle elezioni al Csm.
Il regolamento del Consiglio superiore della magistratura (dpr n.916/1958) prevede che «quando versi in una situazione di incompatibilità preesistente all’elezione, il componente del Consiglio superiore deve comunicare la propria opzione al Presidente entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati; e se dichiara di optare per la permanenza nel Consiglio, deve entro 15 giorni far cessare la causa di incompatibilità, perché, anche in caso di inottemperanza anche a uno soltanto dei due obblighi (comunicazione e rimozione dell’incompatibilità) il Consiglio superiore della magistratura lo dichiara decaduto dalla carica». Da tali norme, rileva la Commissione verifica titoli, «risulta che la decadenza opera di diritto gia’ solo per la violazione dell’obbligo di comunicare l’incompatibilità».
La conclusione della Commissione, adottata a maggioranza e sulla quale il plenum dovrà prendere posizione, é dunque che «la Fin Group spa é una società commerciale, amministrata fino al 12 febbraio 2011 dall’avvocato Matteo Brigandì, che al momento della designazione quale componente del Csm era in una situazione di incompatibilità, non comunicata né rimossa entro i termini previsti».

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